Fino al 1997 si chiamava TARSU, dal 1998 è entrata in vigore la TIA, ora dovrebbe subentrare la TARES, ma l’iniquità della Tassa sui rifiuti permane.
“[T]Ares, [T]Ares funesto ai mortali, sanguinario, eversore di mura…” e
“… [T]Ares tra gli dei dell’Olimpo sei quello che più mi è odioso”.
Nell’Iliade di Omero così viene apostrofato il dio bellicoso Ares, rispettivamente dalla sorella Atena e dal padre Zeus, esprimendo in tal modo la diffidenza che nella religione dell’antica Grecia si professava nei suoi confronti.
Altrettanta malcelata sfiducia sta aleggiando sulla TARES (acronimo di Tassa o Tariffa sui Rifiuti e Servizi) la nuova tassa comunale che si dovrebbe pagare dal 1° gennaio 2013, in sostituzione di tutti i prelievi attualmente connessi alla gestione dei rifiuti (TARSU e TIA).
Il condizionale è d’obbligo dal momento che in questi giorni va facendosi sempre più forte il pressing sul Governo, da parte di Comuni (ANCI), Associazioni di categoria (ConfCommercio), Tributaristi (CNDCEC), Gestori dei Servizi di Igiene Ambientale per una proroga, nonostante il Sottosegretario all’economia Vieri Cerini, rispondendo il 31 ottobre ad una interrogazione alla Camera dei Deputati, abbia negato ogni differimento del nuovo tributo, pur in assenza del decreto attuativo che entro la stessa data avrebbe dovuto essere emanato “ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l’applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” (comma 12 – Art. 14 – D. L. 201/2011).
Istituita appunto con il D. L. 201/2011, convertito con modifiche nella Legge 214/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, detta ‘Salva Italia’ ” (G. U. n. 284 del 6 dicembre 2011 – S. O. n. 251), essa abroga “tutti i vigenti prelievi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria” (comma 46 – Art. 14).
I Comuni, ma soprattutto i cittadini, non avevano ancora ben chiara la distinzione tra TARSU, TIA 1 e TIA 2, con tutte le iniquità e i contenziosi connessi, che si trovano ad avere a che fare con l’introduzione di un nuovo tributo in loro sostituzione, per tanti versi innovativo, ma che rischia egualmente di sollevare problemi di equa applicazione.
Andiamo con ordine.
La TARSU (D. Lgs. n. 507/1993) era la tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti, ovvero raccolta e smaltimento, solidi urbani (RSU) “commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con specifico regolamento” (Art. 65).
La TIA 1 (Tariffa di Igiene Ambientale) era stata introdotta dal D. Lgs. n. 22/1997 (il cosiddetto “Decreto Ronchi”) e avrebbe dovuto entrare in vigore in sostituzione della TARSU dopo un regime transitorio entro il quale i Comuni avrebbero dovuto prevedere l’integrale copertura dei “costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette a uso pubblico… mediante l’istituzione di una tariffa.
La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio” (commi 2,3,4 – Art. 49).
Nel frattempo, però, diversi Comuni avvalendosi dell’Art. 49 – comma 16 del Decreto Ronchi ( “In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1”) avevano avviato la cosiddetta Tariffa di Igiene Ambientale, nel tentativo di renderla più puntuale, rispetto alla produzione dei rifiuti di ciascun cittadino, sulla base dei conferimenti effettuati.
Con DPR n. 158/1999 relativo a “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, in attuazione del Decreto Ronchi, si definiva che il passaggio dalla TARSU alla TIA doveva avvenire entro un termine massimo di 3 anni, entro i quali i Comuni erano tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Sulla base di questo regolamento alcuni Comuni avevano adottato quella che è stata definita una “TARSU tariffata o normalizzata” che prendeva in considerazione, per lo più, anche il numero degli occupanti, non solo la superficie dell’abitazione.
Il termine previsto dal DPR 158/1999, veniva più volte prorogato: in un primo tempo fino al 2006, allorché entrò in vigore il D. Lgs. n. 152/2006 (il cosiddetto “Testo unico ambientale – TUA) che, abolendo il Decreto Ronchi, introduceva la Tariffa Integrata Ambientale (TIA 2 per distinguerla dalla precedente) e fissava i termini per sua entrata in vigore: “Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l’assenza di oneri per le autorità interessate” (Art. 264).
Ma del Regolamento non c’è stata traccia e il periodo transitorio non è mai finito, perché Finanziarie e Milleproroghe provvedevano a differire il passaggio al nuovo regime fino al 2009.
Comunque, l’art. 5, comma 2-quater, del D. L. 30/12/2008, n. 208 (convertito nella Legge n. 13/2009), a sua volta, prorogava gli effetti del regime transitorio sia per l’anno 2009 che per il 2008 e stabiliva che “Ove il regolamento di cui al comma 6 dell’art. 238 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”.
Nel 2009, però, era intervenuta la Corte Costituzionale con Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, che chiariva la natura tributaria della TIA 1 e l’inapplicabilità dell’IVA sulla Tariffa, aprendo così la strada a possibili rimborsi dell’imposta pagata in passato.
Per correre ai ripari il Governo d’allora con D. L. n. 78 /2010, cercava di aggirare l’ostacolo, ma non potendo scontrarsi con la sentenza della Corte sulla TIA 1, con D. L. n.78/2010 – Art. 14, comma 33 dà l’ “interpretazione autentica” della TIA 2 stabilendo che la natura della tariffa non è tributaria e che le relative controversie sorte dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D. L. 78/10) “rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”.
In seguito, la Circolare n. 3 dell’11 novembre 2010 del Ministero delle Finanze forniva i chiarimenti in merito all’applicazione della normativa sulla diversa tipologia di prelievo per la TARSU, TIA 1 di cui all’art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e TIA 2 di cui all’art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In sintesi:
• i regolamenti già approvati dai comuni che avevano introdotto la TARSU e, in via sperimentale, la TIA1 conservavano sostanzialmente la loro validità;
• i comuni potevano introdurre la TIA2, poiché entro il 30 giugno 2010 non era stato emanato il regolamento previsto dall’art. 238, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006;
• si applicavano anche alla TIA1 le nuove disposizioni recate dall’art. 14, comma 33, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
La Corte di Cassazione con sentenza definitiva del 9 marzo 2012, n. 3756 ha riconfermato l’illegittimità dell’IVA sulla TIA e definito le conclusioni dell’Amministrazione finanziaria “frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile”.
In più, giuristi e tributaristi hanno evidenziato che la mancata previsione del regime transitorio per gli anni 2010 e 2011 hanno fatto decadere quanto previsto dall’Art. 264 del TUA, per cui i Comuni avrebbero dovuto applicare per quegli anni esclusivamente la TIA 1.
E’ evidente l’intenzione di superare tutte le difficoltà e le illegittimità che si sono accumulate negli anni, durante i quali, peraltro, i Comuni hanno messo del loro chiedendo continuamente le proroghe per il passaggio dalla TARSU alla TIA, ma di certo non saranno inattaccabili sia i Regolamenti che i Comuni adotteranno sia la duplicità della normativa introdotta.
Il nuovo tributo, infatti, finanzierà tutti i servizi di gestione rifiuti (raccolta, trasporto e smaltimento) in un unico processo, oggi suddiviso tra settore privato, residenziale e commerciale, nonché concorrerà a finanziare i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (polizia locale, anagrafe, illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.).
Per il primo servizio la determinazione del tributo si riferisce alla quantità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie (per gli immobili a destinazione ordinaria la superficie soggetta al tributo sarà pari all’80% della superficie catastabile, mentre per gli altri immobili vale quella calpestabile), in relazione agli usi e alle attività svolte, e si compone di tre elementi:
– una quota sarà determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio;
– una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;
– una quota afferente i costi di smaltimento.
Non essendo ancora stato emanato il Regolamento ministeriale che stabilirà i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti, i Comuni dovranno deliberare l’entità della tariffa secondo le disposizioni del DPR n. 158/1999, soprarichiamato.
Alla tariffa così determinata verrà applicata una maggiorazione di 0,30 euro per m2 che andrà a coprire i costi per i servizi indivisibili e che può raggiungere lo 0,40 euro per m2, per volontà del Comune, anche con differenziazione per tipologia di immobile e per zona di ubicazione.
Nei casi previsti, i Comuni possono deliberare riduzioni tariffarie nella misura massima del 30%.
La TARES va pagata da tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che possiedono/occupano/detengono case, abitazioni, locali commerciali e non, aree coperte e scoperte e qualsiasi unità locale e non, in grado di generare rifiuti solidi urbani.
Sono esonerate dal pagamento: le persone fisiche che possiedono aree scoperte accessorie o pertinenziali a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute od occupate in via esclusiva; le imprese, società, persone giuridiche o altri soggetti che gestiscono rifiuti speciali e che già provvedono allo smaltimento diretto di quella tipologia di rifiuti.
Questo tributo potrà essere riscosso solo dai Comuni e non si potrà fare affidamento sugli attuali gestori della tassa o tariffa rifiuti, pertanto i Comuni dovranno necessariamente riassumere questa funzione.
Da quanto sopra sintetizzato, è facile intuire che la giurisprudenza avrà ulteriore materia per esprimersi, prestando il fianco la nuova norma ha censure, a cominciare dalla duplicità della TARES che finanzia tipologie di servizi che configurano nel primo caso una tassa, nel secondo un’imposta che, in quanto tale, non può essere commisurata su indici reddituali quali le superfici possedute, non tenendo conto la maggiorazione del 30% della differente capacità di produzione dei rifiuti da parte dei vari contribuenti.
Né passerà inosservata l’evidente disparità di trattamento tra gli immobili a destinazione ordinaria, per i quali la superficie imponibile è costituita dall’80% di quella catastale (anche se questa dovesse essere superiore a quella accertata), mentre per gli altri fabbricati ed aree vale la superficie calpestabile. Tralasciamo di sottolineare le difficoltà per i Comuni di dover accertare la superficie denunciata a confronto di quella catastale, operazione questa che, oltre al carico di lavoro, darà luogo ad un contenzioso.
La TARES, inoltre, dovrà essere determinata “in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente”, senza che vi sia altra norma che individui questa “autorità”, dal momento che gli ATO, a cui spettava il compito della redazione del piano finanziario per la gestione dei rifiuti come previsto dal Decreto Ronchi, sono stati aboliti a partire dal 1° gennaio 2012.
Altri troveranno ulteriori elementi di incertezza, noi ci limitiamo ad osservare che ancora una volta il principio di equità “chi inquina paga” non trova puntuale applicazione in Italia. Nonostante in più occasioni l’Unione europea abbia rilevato che le difficoltà del nostro Paese nella gestione dei rifiuti derivano anche dalla mancanza di strumenti giuridici e economici adeguati, come incentivi economici per chi meno ne produce e maggiori imposte per i grandi produttori, sulla base di un regime di tariffa puntuale del tipo “pay as you throw” (paghi per quanto butti), in Italia si continua a seguire prevalentemente il criterio “oggettivo”, ma in realtà il più “iniquo”, della superficie occupata.